IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. I contributi concessi ad enti locali per la redazione di piani di recupero nel quadro dell'azione di risanamento di comparti edilizi, di cui all'art. 5 della L.R. 6 marzo 1980, n. 17, non utilizzati per difficolta' inerenti alla approvazione degli strumenti urbanistici propedeutici, o alla individuzione della zona di recupero possono essere impiegati per la ristrutturazione di edifici di proprieta' pubblica, secondo le vigenti norme regionali. 2. A tal fine, i soggetti interessati devono far pervenire alla Giunta regionale - Servizio programmazione - nel termine perentorio di giorni venti dall'entrata in vigore della presente legge, motivata istanza di autorizzazione, anche a sanatoria.