IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. I contributi concessi ad enti locali per la redazione di  piani
di  recupero  nel  quadro  dell'azione  di  risanamento  di  comparti
edilizi, di cui all'art. 5 della  L.R.  6  marzo  1980,  n.  17,  non
utilizzati per difficolta' inerenti alla approvazione degli strumenti
urbanistici propedeutici, o alla individuzione della zona di recupero
possono  essere  impiegati  per  la  ristrutturazione  di  edifici di
proprieta' pubblica, secondo le vigenti norme regionali.
   2. A tal fine, i soggetti interessati devono  far  pervenire  alla
Giunta  regionale  - Servizio programmazione - nel termine perentorio
di giorni venti dall'entrata in vigore della presente legge, motivata
istanza di autorizzazione, anche a sanatoria.